Ultimo aggiornamento 15/05/2012 Link Mappa Screen saver Galleria foto Galleria filmati

Progetto e normative 

L'attività del Centro Studi viene condotta in collaborazione con quella dell'Osservatorio sull'Artigianato della Regione Piemonte, ed è aperta a scambi e cooperazioni con altri centri di ricerca, regionali, nazionali ed esteri.

Con l'occasione dell'emanazione del bando 2006 relativo ai servizi di assistenza tecnica per le imprese artigiane piemontesi, il Centro Studi con il presente documento si candida per l'implementazione della marcatura CE dei prodotti lapidei a fini ornamentali.

A seguito dell'emanazione della direttiva 89/106/CEE (CPD) sui prodotti da costruzione e dei successivi regolamenti e decreti quali:

  • il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (G.U. 22 luglio 1993, n. 170);
  • il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione (G.U. n. 21 - 27/1/1998);
  • il Decreto del 7 aprile 2004 Ministero Attività produttive - Applicazione della direttiva n. 89/10/CEE, recepita con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa ala produzione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee GURI n.95 del 23/04/2004;
  • la comunicazione della Commissione nell'ambito di applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione - G.U. C134/1 del 08/06/2006;
  • la Guida M concernente la Direttiva del Consiglio 89/106/CEE (CPD) emanata dalla Commissione Europea - Direzione Generale Imprese e Industria - il 4 maggio 2005 inerente la valutazione della conformità ai sensi della CPD Prove iniziali di tipo e controllo della produzione in fabbrica;

tutte le aziende del settore lapideo a livello europeo sono tenute a marcare CE (secondo il sistema 4) i propri prodotti realizzati per le costruzioni.

Le norme armonizzate emanate dal Centro Europeo Normativo, sono state recepite dall'Ente di Unificazione Normativo Italiano (UNI), ed in seguito alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale hanno terminato il periodo di adozione volontaria, divenendo oggi obbligatorie secondo le seguenti tempistiche:

  • dal 1° Ottobre 2003
    è obbligatorio apporre la marcatura CE sui seguenti prodotti:
    • UNI EN 1341 - Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne;
    • UNI EN 1342 - Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne;
    • UNI EN 1343 - Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne;
  • dal 1° giugno 2004
    è obbligatorio apporre la marcatura CE sui seguenti prodotti:
    • UNI EN 13055 Aggregati leggeri - Parte 1: aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;
    • UNI EN 13139 Aggregati per malta;
    • UNI EN 13383 Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) parte 1° specifiche;
    • UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo;
    • UNI EN 13043 Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade aeroporti e altre aree soggette a traffico;
    • UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile nella costruzione delle strade;
    • UNI EN 13450 Aggregati per massicciate ferroviarie;
  • dal 1° Agosto 2006
    è obbligatorio apporre la marcatura CE sui seguenti prodotti:
    • UNI EN 12057 - Pietra naturale - prodotti finiti, marmette modulari;
    • UNI EN 12058 - Pietra naturale - prodotti finiti, lastre per pavimentazioni e scale;
  • dal 1° settembre 2006
    è obbligatorio apporre la marcatura CE sui seguenti prodotti:
    • UNI EN 1469 - Pietra naturale - Prodotti finiti pannelli da rivestimento.

Il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE (CPD), prevede la “clausola di Valutazione della conformità” (vedi la Tabella dei sistemi di attestazione della conformità) per qualsiasi prodotto da inserire nelle costruzioni, indipendentemente dal sistema di attestazione. Essa serve a dimostrare, mediante le prove iniziali di tipo, che il prodotto soddisfa i requisiti della specifica tecnica (ove prevista), e i certificati di analisi (o di prova) rappresentano il vero comportamento (o prestazioni tecniche) del prodotto.
Mediante il controllo della produzione in fabbrica si tende ad accertare che le dichiarazioni di prestazione basate sui risultati delle prove iniziali di tipo rimangono valide per i prodotti successivi.

Il modello di marcatura CE standardizzato, previsto dalla norma e contente informazioni tecniche che variano a seconda del prodotto commercializzato, è volto a garantire che le prestazioni dichiarate da differenti fabbricanti per una certa caratteristica siano attendibili ed effettivamente paragonabili. Questo risultato è raggiungibile in quanto le informazioni tecniche sono determinate con modalità standardizzate previste dalle norme (riportate nei certificati di prova ITT), mentre la loro divulgazione avviene per il tramite della marcatura CE che è intrinseca di una tabella riepilogativa standard contenente gli esiti delle prove. Tutta questa modalità standardizzata attribuisce un equivalente livello di fiducia al prodotto indifferentemente da chi lo ha commercializzato.

La normativa europea, a seconda degli usi del prodotto e sulla base del grado di importanza che ricopre all'interno della costruzione, determina quale sistema di attestazione della conformità dovrà essere adottato dal fabbricante che lo realizza. La specifica tecnica armonizzata (norma che regola la modalità con cui eseguire la prova) precisa con chiarezza quali caratteristiche siano da analizzare e la particolare procedura da utilizzare.
Nella Tabella dei sistemi di attestazione della conformità sono evidenziati l'insieme dei sistemi di attestazione previsti dalla CPD, i compiti in capo al produttore; i compiti attribuiti all'organo di controllo quando è previsto e una sintesi che definisce cosa consiste la marcatura CE per i materiali da costruzione.

La direttiva 89/106/CEE e successivi regolamenti, stabiliscono l'obbligatorietà dell'apposizione della marcatura CE in capo a chi immette nel mercato il prodotto finito. Il sistema di attestazione della conformità previsto per “le pietre naturali a fini ornamentali” è il sistema 4.
Pur essendo il grado di attestazione più semplice, essendo il processo di estrazione separato da quello di lavorazione, la sua applicazione evidenzia una serie di criticità:

  • rintracciabilità della materia prima oggetto delle prove iniziali di tipo lungo tutta la filiera;
  • variabilità della materia prima (la pietra è un prodotto naturale la cui qualità può variare durante la fase di estrazione in seguito allo stato di avanzamento dei piani di coltivazione);
  • i controlli di produzione in fabbrica devono essere fatti lungo tutta la filiera di trasformazione: cava, segheria, laboratorio;
  • responsabilità della filiera circa le informazioni riportate nei certificati di prova e attraverso la marcatura CE del prodotto.